Art. 4.
(Organizzazioni di commercio equo e solidale).

      1. Le organizzazioni di commercio equo e solidale perseguono la giustizia economica e sociale, uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone e dell'ambiente attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Esse fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra produttore e consumatore.
      2. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori, nonché quelli che svolgono un'attività diversa da quella di cui al medesimo articolo 2, quando essa consiste congiuntamente:

          a) nella distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti o di servizi oggetto di accordi aventi il contenuto di cui all'articolo 2, se è accompagnata:

              1) dall'illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene o del servizio;

              2) dall'illustrazione dell'accordo di cui all'articolo 2;

              3) dall'indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;

 

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          b) nell'educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

          c) nella formazione degli operatori e dei produttori svolta in Italia o all'estero.

      3. L'attività di cui al comma 2, lettera a), deve essere prevalente rispetto a quelle indicate alle lettere b) e c) del medesimo comma.
      4. L'iscrizione in un registro della filiera integrale del commercio equo e solidale, ai sensi dell'articolo 8, è condizione costitutiva della natura di organizzazione di commercio equo e solidale.